diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 1105 del 19/01/2026 (Rv. 677442-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE | Regolamento contrattuale - Azione di accertamento del divieto di adibire uno o più immobili ad una determinata destinazione - Natura - Legittimazione passiva - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677442-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE

L'azione diretta all'accertamento del divieto - previsto nel regolamento condominiale - di adibire l'immobile a determinate destinazioni ha natura di confessoria servitutis ed implica la legittimazione passiva di colui che, oltre a contestare l'esistenza del diritto, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine) in quanto il giudicato che ne deriva - contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino - può esser fatto valere solamente nei confronti di tale soggetto; gli autori materiali della lesione del diritto, tra cui il conduttore nei cui confronti si richieda la cessazione della destinazione abusiva, invece, possono essere evocati in giudizio solamente se la loro condotta sia concorrente con quella di detto soggetto o comunque presupponga la contestazione della servitù.

Cod. Civ. art. 1079

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)