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Sez. 1, Sentenza n. 11477 del 05/03/1987 Ud. (dep. 12/11/1987) Rv. 176985 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - TAGLIO DELLA SOSTANZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176985-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - TAGLIO DELLA SOSTANZA - IRRILEVANZA.*

Per modica quantità di droga deve intendersi quella che sia quanto mai esigua e tale da soddisfare il bisogno di un normale assuntore di stupefacenti per non oltre due o tre giorni. Pertanto, non può considerarsi tale il quantitativo da cui si possono estrarre numerose dosi mediante il cosiddetto "taglio".*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)