Sez. 1, Sentenza n. 11477 del 05/03/1987 Ud. (dep. 12/11/1987) Rv. 176985 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - TAGLIO DELLA SOSTANZA - IRRILEVANZA.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - TAGLIO DELLA SOSTANZA - IRRILEVANZA.*
Per modica quantità di droga deve intendersi quella che sia quanto mai esigua e tale da soddisfare il bisogno di un normale assuntore di stupefacenti per non oltre due o tre giorni. Pertanto, non può considerarsi tale il quantitativo da cui si possono estrarre numerose dosi mediante il cosiddetto "taglio".*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)