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Sez. 3, Sentenza n. 19456 del 15/07/2008 (Rv. 604625 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Disciplina delle spese processuali - Applicazione del principio di causalità - Conseguenze - Ragioni determinanti la soccombenza - Irrilevanza - Decisione fondata sull'esercizio dei poteri d'ufficio da parte del giudice - Soccombenza - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604625-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE

La soccombenza, costituendo un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, prescinde dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (nella specie dichiarando d'ufficio inammissibile l'appello perché proposto oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)