Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 507 del 1991
Massime (2)
Massima n. 17750
- Inquinamento
- Qualità delle acque destinate al consumo umano
- Norme tecniche emanate dal ministro della sanità in materia di potabilizzazione
- Conferimento di compiti alle regioni a statuto ordinario
- Equiparazione ad esse delle province autonome di trento e di bolzano
- Valore di mera clausola di stile
- Invasione dele competenze provinciali
- Esclusione.
Leggi la massima
L'art. 10 del decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991 - recante norme tecniche in materia di qualità e potabilizzazione delle acque destinate al consumo umano - stabilendo che i compiti affidati alle regioni dal decreto suddetto si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, non parifica queste ultime alle regioni a statuto ordinario, ma contiene solo una clausola di stile.
Norme impugnate
- art. 10 decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991
Parametri
- art. 20 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236
Massima n. 17751
- Inquinamento
- Qualità delle acque destinate al consumo umano
- Norme tecniche emanate dal ministro della sanità in materia di potabilizzazione
- Disciplina di funzioni ispettive e di vigilanza sull'attuazione delle norme medesime
- Non spettanza al ministro della sanità del relativo potere
- Conseguente annullamento della disposizione ministeriale invasiva.
Leggi la massima
Il potere, conferito al Ministro della sanità dall'art. 8, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, di emanare con proprio decreto norme tecniche in materia di potabilizzazione delle acque, non include la posizione di vere e proprie funzioni ispettive, di vigilanza e controllo sull'attuazione delle medesime norme, affidate a persone nominate dallo stesso Ministro della sanità. Non spetta, perciò a quest'ultimo dettare la disciplina della suddetta attività di vigilanza, e di conseguenza è annullato (in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano) l'art. 8 del d.m. 26 marzo 1991.
Norme impugnate
- art. 8 decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991
Parametri
- d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474
- art. 8, comma 1, n. 6) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
- d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381
- d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526
- art. 16, comma 1, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
- art. 8, comma 1, n. 21) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
- d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279
- art. 8 d.P.R. 24 maggio 1988
- art. 9, comma 1, n. 9) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
- art. 9, comma 1, n. 10) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
- art. 8, comma 1, n. 5) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 7 giugno 1991, depositato in Cancelleria il 13 giugno successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della Sanità del 26 marzo 1991, recante "Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva C.E.E. n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n 183" ed iscritto al n. 32 del registro conflitti 1991;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 1
La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso del 6 giugno 1991, ha premesso che il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, in attuazione della direttiva del Consiglio della C.E.E. n. 80/778 e della delega di cui all'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ha stabilito i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento di vita e ha introdotto misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche. Ha distinto le funzioni di competenza dello Stato e quelle delle Regioni in materia di identificazione e di controllo dei suddetti requisiti (art. 8 e 9).
L'art. 22, n. 3, dello stesso d.P.R. ha previsto l'emanazione delle norme tecniche di prima attuazione entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
Tanto premesso, la ricorrente ha esposto che in data 26 marzo 1991 il Ministro della Sanità ha emesso un suo decreto che, secondo il preambolo, dovrebbe contenere delle norme tecniche.
Con l'art. 8 n. 1, si è regolata invece l'attività di vigilanza sull'applicazione del decreto affidandola ad ispettori nominati dallo stesso Ministro della Sanità e con l'art. 10 si è stabilito che i compiti affidati alle Regioni dal decreto suddetto per il Trentino Alto Adige si intendono conferiti alle province di Trento e Bolzano, parificandole così, secondo la ricorrente, alle regioni a statuto ordinario.
Il suddetto art. 8 violerebbe gli artt. 8, primo comma, n. 5, n. 6 e n. 21; 9, primo comma, n. 9 e n. 10; 16, primo comma, dello Statuto speciale e relative norme di attuazione (in particolare i d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; 22 marzo 1974, n. 381; 28 marzo 1975, n. 474; 19 novembre 1987, n. 526, e successive modificazioni), perché, trattandosi di competenza esclusiva, spetta alla provincia la funzione ispettiva e non allo Stato né tanto meno la deroga può disporsi con decreto ministeriale.
L'art. 10 del decreto ministeriale lederebbe le specifiche competenze attribuite alla Provincia remittente dallo Statuto, fatte salve dall'art. 20 del d.P.R. n. 236 del 1988.
Ad avviso della ricorrente, ai suddetti vizi si aggiunge anche quello dell'incompetenza dell'organo che ha emanato il decreto impugnato, perché la materia disciplinata non è di competenza esclusiva del Ministro della Sanità ma necessita anche del concerto col Ministro dell'Ambiente.
punto 2
Nel giudizio si è costituita, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza del ricorso in quanto in materia la Provincia ricorrente non ha competenza esclusiva.
punto 3
Nell'imminenza dell'udienza, hanno presentato memorie l'Avvocatura dello Stato e la difesa della Provincia ricorrente.
La prima ha ribadito anzitutto che le competenze provinciali in materia di acque, igiene e sanità, secondo i nn. 9 e 10 dell'art. 9 dello Statuto speciale, sono di tipo concorrente.
Ha poi rilevato che:
la disciplina dettata dal decreto è funzionale alla tutela di interessi nazionali relativi all'adempimento di obblighi comunitari e alla realizzazione di uniformi condizioni, in tutto il territorio nazionale, per la tutela della salute;
l'attività di vigilanza è strumentale soltanto alla funzione statale di acquisizione di dati ed informazioni;
il concerto ha solo rilevanza interna alla struttura governativa;
il decreto impugnato si configura come un insieme di norme tecniche che interessano la potabilizzazione in senso lato, che è di competenza del solo Ministro della Sanità.
La difesa della ricorrente ha osservato che il carattere concorrente della competenza pone solo un problema di gravità della denunciata violazione; e che la carenza di una idonea base legislativa del provvedimento statale costituisce vizio denunciabile in sede di conflitto di attribuzione (sent. n. 204 del 1991).
La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto, sostenendo che il decreto del Ministro della Sanità 26 marzo 1991 è arbitrariamente invasivo delle competenze riservatele dagli artt. 8, primo comma, nn. 5, 6 e 21; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione (in particolare d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 e successive modificazioni) perché:
a) equipara le Province autonome alle Regioni a Statuto ordinario nel renderle destinatarie delle prescrizioni poste dal decreto stesso, trascurando di considerare che le stesse ricadano nell'ambito delle competenze suddette, fatte espressamente salve dall'art. 20 del d.P.R. n. 236 del 1988;
b) detta norme di natura non tecnica e quindi diverse da quelle per le quali tale ultimo d.P.R. ha previsto la competenza ministeriale;
c) è altresì viziato di incompetenza, essendo stato emesso senza il previo concerto col Ministro dell'Ambiente.
In particolare, assoggetta la Provincia ricorrente all'esercizio delle funzioni di vigilanza ed ispettiva esercitate da ispettori ministeriali.
L'assunto della ricorrente non è fondato per quanto riguarda l'art. 10 del decreto ministeriale.
Esso prevede che i compiti affidati alle regioni dal decreto stesso, per il Trentino Alto Adige si intendono conferiti alle Province autonome di Trento e Bolzano. Si osserva che detta disposizione non attua una parificazione della Provincia autonoma di Bolzano alle regioni a statuto ordinario ma contiene solo una clausola di stile.
Per quanto riguarda l'art. 8 del decreto ministeriale si rileva che, come leggesi nel preambolo, il decreto impugnato, emanato dal Ministro della Sanità in base all'art. 22, terzo comma, del d.P.R. n. 236 del 1988, che ha dettato le norme di attuazione della direttiva C.E.E. n. 80/778, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, avrebbe dovuto contenere solo norme tecniche di prima attuazione del decreto presidenziale per i profili di igiene e sanità. Peraltro, l'art. 8 del d.P.R. n. 236 del 1988, nello stabilire le competenze statali nella materia disciplinata, prevede testualmente l'oggetto delle norme tecniche da emanarsi dai vari Ministri interessati (Ministro dell'Ambiente, dei Lavori pubblici, della Sanità, da soli o di concerto). Al Ministro della Sanità è attribuita la competenza esclusiva per i provvedimenti in materia di potabilizzazione delle acque.
Invece, come si evince dalla semplice lettura delle disposizioni in cui esso si articola, il decreto impugnato non disciplina solo i profili tecnici della materia di competenza esclusiva.
Per esempio, si prevedono controlli sanitari, provvedimenti contingibili ed urgenti, approvvigionamenti idrici di emergenza ecc.
Ed in particolare, nell'art. 8 impugnato sono previste funzioni ispettive per la vigilanza sull'attuazione dello stesso decreto ministeriale, affidate a persone nominate con apposito decreto dal Ministro della Sanità.
Né, come sostiene l'Avvocatura Generale dello Stato, la materia trattata può ritenersi rientrante in una nozione lata di potabilizzazione delle acque. Non si tratta di acquisire dati e informazioni ma è prevista una vera e propria attività ispettiva, di vigilanza e di controllo.
Pertanto, il motivo va accolto.
L'accoglimento importa che si debbano ritenere assorbiti tutti gli altri motivi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta al Ministro della Sanità dettare la disciplina della attività di vigilanza, che esula dalla competenza tecnica a lui attribuita ed annulla di conseguenza l'art. 8 del decreto da lui emesso in data 26 marzo 1991 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze