diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1168 del 06/05/1966 (Rv. 322337 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - - IN GENERE - ATTO DI ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO - EFFETTI - DIRITTI DI DISPOSIZIONE E LEGITTIMAZIONE DELL'ASSEGNATARIO ALLA AZIONE DI RILASCIO NEI CONFRONTI DI TERZI ESTRANEI ALLA COOPERATIVA.*
Stato
decisa il 1966-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322337-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - - IN GENERE - ATTO DI ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO - EFFETTI - DIRITTI DI DISPOSIZIONE E LEGITTIMAZIONE DELL'ASSEGNATARIO ALLA AZIONE DI RILASCIO NEI CONFRONTI DI TERZI ESTRANEI ALLA COOPERATIVA.*

Nelle cooperative edilizie a contributo statale l'atto di assegnazione dell'alloggio al socio, pur non valendo ad attribuirgliene la proprieta ma la semplice detenzione, gli fa acquisire un diritto soggettivo personale di godimento, trasmissibile mortis causa, ed in virtu del quale egli puo occupare direttamente l'appartamento ovvero anche, concorrendo determinate condizioni stabilite dalla legge, locarlo o cederlo a terzi. Qualora l'assegnatario abbia ceduto temporaneamente e dietro compenso a un terzo, estraneo alla cooperativa, il godimento dell'alloggio pur senza la prescritta autorizzazione a locare, egli e legittimato a proporre l'Azione di rilascio nei confronti del terzo, quantunque non sia ancora avvenuta la stipulazione del contratto di mutuo individuale con la cassa depositi e prestiti e proprietaria dell'alloggio sia, quindi, ancora la cooperativa. -nella specie, e stato ritenuto che l'assegnatario, e non la cooperativa, fosse legittimato a richiedere il rilascio al conduttore, rimasto quale occupante senza titolo nell'appartamento, pur dopo la scadenza della locazione non autorizzata-. *

Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 105, Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 112, Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)