Sez. L, Sentenza n. 396 del 23/01/1989 (Rv. 461522 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE - SOMME DOVUTE PER CREDITI PREVIDENZIALI - RITARDO NELLA CORRESPONSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE - SOMME DOVUTE PER CREDITI PREVIDENZIALI - RITARDO NELLA CORRESPONSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini del riconoscimento, in favore del creditore, del risarcimento per il maggior danno subito ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., ove si versi in tema di crediti per prestazioni previdenziali o similari, il giudice può far ricorso sia al fatto notorio che a presunzioni semplici integrate da criteri equitativi per accertare il pregiudizio patrimoniale specificamente risentito dal creditore: dette presunzioni, collegate alla natura del credito (somme dovute in relazione a ratei di pensione) ed alla quantità personale del creditore pensionato, giustificano la presunzione di danno, in quanto il creditore, come piccolo consumatore, avrebbe impiegato le somme per esigenze di vita, sottraendole agli effetti della svalutazione monetaria. (V 3004/86, mass n 446011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)