Sez. 1, Sentenza n. 75 del 10/01/1974 (Rv. 367604 - 01)
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: VALORE PROBATORIO - DICHIARAZIONE ALLA PS - EFFICACIA PROBATORIA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: VALORE PROBATORIO - DICHIARAZIONE ALLA PS - EFFICACIA PROBATORIA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Le dichiarazioni rese dalla parte ad ufficiali della polizia giudiziaria, pur non avendo valore di prova legale, possono costituire, tuttavia, fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice civile, il cui apprezzamento circa la loro sufficienza e circa la superfluita di ulteriori indagini non e soggetto al Sindacato di legittimita demandato alla Corte di Cassazione, quando sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto. (V 2645'70, mass n 349068).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)