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Sez. L, Sentenza n. 4131 del 21/06/1986 (Rv. 446917 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - NATURA - TARDIVO PAGAMENTO DEL SOLO CREDITO ORIGINARIO - DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE - SUSSISTENZA - PORTATA.*
Stato
decisa il 1986-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446917-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - NATURA - TARDIVO PAGAMENTO DEL SOLO CREDITO ORIGINARIO - DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE - SUSSISTENZA - PORTATA.*

La rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. è parte del credito di lavoro soddisfatto tardivamente e, quindi, ove il tardivo pagamento del datore di lavoro abbia riguardato solo il credito originario, il lavoratore può agire per ottenerne la rivalutazione (maturata sul credito fin all'atto del suo tardivo soddisfacimento e soggetta ad ulteriore rivalutazione fino alla data della sentenza), al pari di qualsiasi creditore che, avendo ricevuto un adempimento parziale (art. 1181 cod. civ.), agisca per ottenere il residuo importo del proprio credito. (V 425/85, mass n 438637; (V 1146/84, mass n 433283).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)