Sez. 2, Sentenza n. 12298 del 07/06/2011 (Rv. 618069 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO | Riassunzione del processo - Termine - Decorrenza dalla notificazione - Omissione - Termine di sei mesi dalla comunicazione - Applicabilità - Esclusione - Fissazione da parte del giudice - Irrilevanza - Termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO
In caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, il termine di sei mesi per la riassunzione del processo decorre, ancorché sia stato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione della sentenza, come disposto dall'art. 353 cod. proc. civ., richiamato dal successivo art. 354, poiché la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza stessa, né il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, in violazione dell'art 153 cod. proc. civ.. In ogni caso la parte onerata della riassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generale di un anno (applicabile "ratione temporis") dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, in applicazione dell'art. 327 cod. proc. civ., non essendo ipotizzabile che la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali e dovendo coordinarsi l'onere di riassunzione in modo che il termine per provvedervi non scada prima del termine per il ricorso per cassazione, il quale ha un effetto interruttivo sul predetto onere. (Nella specie, il principio è stato affermato nell'ipotesi di mancata notificazione della sentenza di appello che abbia disposto la rimessione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)