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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 405 del 1993

Decisione
decisa il 1993-11-12, depositata il 1993-11-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:405
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20027

  • Pensioni
  • Trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
  • Pensioni ordinarie di riversibilità agli orfani maggiorenni inabili al lavoro
  • Requisiti
  • Nullatenenza
  • Non prevista sussistenza di detto requisito al verificarsi delle condizioni di reddito stabilite per la riversibilità delle pensioni di guerra
  • Ingiustificata disparità di trattamento tra i due istituti
  • Esclusione
  • Razionalità della diversa disciplina adottata
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
La diversità di natura della pensione di guerra rispetto alla pensione ordinaria si riflette sulla funzione del limite di reddito cui è subordinata nell'uno e nell'altro istituto la riversibilità della pensione. La riversibilità della pensione ordinaria agli orfani maggiorenni conserva infatti parzialmente a questa categoria di superstiti la pensione, di cui in vita del titolare già beneficiavano indirettamente, come forma di assistenza nel senso dell'art. 38, primo comma, Cost.. La riversibilità della pensione di guerra, che essenzialmente ha carattere risarcitorio, adempie invece solo indirettamente una funzione assistenziale, senza perciò essere strettamente subordinata alla condizione di indigenza, il riferimento alle condizioni economiche del richiedente nei casi di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978 fondandosi piuttosto su una valutazione correlata alla politica di bilancio e ai criteri di allocazione della spesa pubblica. Di conseguenza, poiché la determinazione del limite di reddito per la riversibilità della pensione di guerra, in rapporto al limite previsto per la riversibilità della pensione ordinaria, rientra nella discrezionalità del legislatore, una disuguaglianza di disciplina al riguardo non può subire censure di irrazionalità fino a quando non assuma proporzioni manifestamente eccessive. Il che non può dirsi avvenuto per non essersi considerato sussistente nell'impugnato art. 85 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - come lamentato nel caso del giudice 'a quo' - il requisito della nullatenenza richiesto per la riversibilità delle pensioni ordinarie, al verificarsi delle stesse condizioni di reddito (limite di L. 2.400.000) stabilite dall'art. 70 del citato d.P.R. n. 915 del 1978. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 85, secondo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973. n. 1092, 'in parte qua'). - Sulla pensione di guerra come "atto risarcitorio" v. sent. n. 133/1972; sulla esclusione, in generale, della confrontabilità, ai fini dell'art. 3 Cost., della disciplina delle pensioni ordinarie con quella delle pensioni di guerra, v. sent. n. 186/1985.

Norme impugnate

  • art. 85, comma 2, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
  • art. 70 d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1992 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Landriscina Giovanna contro la Direzione Provinciale del Tesoro di Bologna, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Nel corso del giudizio promosso da Giovanna Landriscina contro il decreto 29 gennaio 1981, n. 7653, della Direzione provinciale del tesoro di Bologna, che ha revocato a decorrere dal 1 gennaio 1976 la pensione ordinaria di riversibilità intestata alla ricorrente, orfana maggiorenne inabile al lavoro, la Corte dei Conti, con ordinanza del 30 marzo 1992, pervenuta alla Corte costituzionale il 1 aprile 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, "in quanto non considera sussistente il requisito della nullatenenza per la riversibilità delle pensioni ordinarie al verificarsi delle stesse condizioni di reddito stabilite dal sopravvenuto art. 70 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per la riversibilità delle pensioni di guerra". Ad avviso del giudice remittente, "considerato (alla stregua della sent. n. 133 del 1972 di questa Corte) l'eguale contenuto etico e sociale dei trattamenti pensionistici di riversibilità e il comune carattere assistenziale ed alimentare, finalizzato a sopperire alle condizioni di bisogno in cui vengono a trovarsi i superstiti dopo la morte del dante causa", non è giustificata la disparità del limite massimo di reddito previsto dalla norma impugnata rispetto al trattamento di riversibilità delle pensioni di guerra, sopravvenuta per effetto del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che ha fissato il limite in L. 2.400.000. Quanto alla rilevanza della questione si osserva che, se ne fosse riconosciuta la fondatezza, sarebbe consentito l'accoglimento del ricorso oggetto del giudizio a quo per il periodo successivo all'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 915 del 1978.
punto 1
La Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, "per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non considera sussistente il requisito della nullatenenza per la riversibilità delle pensioni ordinarie al verificarsi delle stesse condizioni di reddito stabilite dal sopravvenuto art. 70 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per la riversibilità delle pensioni di guerra".
punto 2
La questione non è fondata. Il d.P.R. n. 915 del 1978, successivo alla sentenza n. 133 del 1972, attribuisce alla pensione di guerra natura di "atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni all'integrità fisica o la perdita di un congiunto". La diversità di natura rispetto alla pensione ordinaria si riflette sulla funzione del limite di reddito cui è subordinata nell'uno e nell'altro istituto la riversibilità della pensione, talché deve essere confermata, anche sotto questo profilo, la giurisprudenza di questa Corte che ha escluso in generale la confrontabilità, ai fini dell'art. 3 della Costituzione, della disciplina delle pensioni ordinarie con quella delle pensioni di guerra (sent. n. 186 del 1985). La riversibilità della pensione ordinaria agli orfani maggiorenni inabili al lavoro conserva parzialmente a questa categoria di superstiti la pensione, di cui in vita del titolare già beneficiavano indirettamente, come forma di assistenza nel senso dell'art. 38, primo comma, della Costituzione: il limite di reddito previsto dalla legge è qui un indice di "nullatenenza", ovvero di mancanza "dei mezzi per vivere". La riversibilità della pensione di guerra, invece, adempie solo indirettamente una funzione assistenziale, senza perciò essere strettamente subordinata alla condizione di indigenza: nei casi previsti dall'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978 il riferimento alle condizioni economiche del richiedente si fonda piuttosto su una valutazione, correlata alla politica di bilancio e ai criteri di allocazione della spesa pubblica, per cui, nel caso di morte del titolare della pensione (per cause diverse dalla guerra), si ritiene che l'estensione a certe categorie di superstiti dell'atto risarcitorio e di solidarietà nazionale costituito dalla pensione diretta debba essere limitata a coloro che non dispongono di un reddito superiore a una certa soglia, possibilmente non ridotta al concetto di nullatenenza. È significativa in proposito l'estraneità di questo concetto alle norme sulla riversibilità delle pensioni di guerra. Pertanto la determinazione del limite di reddito, in rapporto al limite previsto per la riversibilità della pensione ordinaria, rientra nella discrezionalità del legislatore, onde una disuguaglianza di disciplina non può subire censure di irrazionalità fino a quando non assuma proporzioni manifestamente eccessive. La denunciata disparità non può dirsi eccedente questo limite.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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