Sez. L, Sentenza n. 2246 del 03/03/1987 (Rv. 451471 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ALIQUOTA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - INVALIDI DIVENUTI TALI NEL CORSO DEL RAPPORTO - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ALIQUOTA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - INVALIDI DIVENUTI TALI NEL CORSO DEL RAPPORTO - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel regime anteriore alla legge 11 novembre 1983 n. 638 la copertura dell'aliquota complessiva di assunzioni obbligatorie, quale prevista dall'art. 11 della legge 2 aprile 1968 n. 482 poteva essere realizzata soltanto attraverso le assunzioni effettuate su designazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che garantisce la gestione pubblica dell'avviamento dei soggetti appartenenti alle categorie protette e l'osservanza dei presupposti e dei criteri obiettivi di scelta, di tal che non era possibile computare nell'aliquota predetta i cosiddetti invalidi interni, ossia i lavoratori assunti con le forme del collocamento ordinario e divenuti invalidi nel corso del rapporto, i quali - come ha riconosciuto anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 130 del 1984 - si trovavano in una posizione differenziata rispetto a quei soggetti già minorati nelle loro capacità lavorative prima dell'inizio del rapporto di lavoro ed assunti con avviamento obbligatorio. Tale interpretazione della normativa sulle assunzioni obbligatorie ha ricevuto indiretta conferma proprio dalla novella n. 638 citata che - modificando all'art. 9 il precedente regime della generale non computabilità degli invalidi interni - ha consentito, entro certi limiti e comunque non retroattivamente, la computabilità degli invalidi divenuti tali nel corso del rapporto. (Conf 4871/85, mass n 442267).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)