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Sez. 2, Sentenza n. 2146 del 24/10/1970 (Rv. 348279 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - DICHIARAZIONI RESE AGLI ORGANI FINANZIARI - VALORE INDIZIARIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348279-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - DICHIARAZIONI RESE AGLI ORGANI FINANZIARI - VALORE INDIZIARIO - FATTISPECIE.*

Se e vero che le dichiarazioni scritte, rese ai competenti organi finanziari, ai fini fiscali, hanno effetti giuridici limitati al fine per cui le dichiarazioni stesse sono state effettuate, e non sono riferibili a rapporti diversi ed estranei al sistema tributario, e pero anche vero che dette dichiarazioni, se prodotte in un giudizio civile, assumono valore indiziario e, come qualsiasi altro documento acquisito al processo, possono essere liberamente valutate dal giudice nella formazione del suo convincimento. (principio affermato al fine di ritenere esattamente valutate dal giudice del merito, assieme a quelle di altri documenti, anche le risultanze di denuncia di successione, eseguita a soli fini tributari, allo scopo di accertare l'Esercizio o meno, da parte del denunciante, del possesso ad usucapionem su determinati beni compresi nella denuncia stessa).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)