Sez. 2, Sentenza n. 519 del 22/02/1973 (Rv. 362532 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA RILASCIATA DAL SINDACO - MANCATA AUTORIZZAZIONE A CONTRADDIRE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE - INEFFICACIA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA RILASCIATA DAL SINDACO - MANCATA AUTORIZZAZIONE A CONTRADDIRE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE - INEFFICACIA.*
La Costituzione in giudizio di un comune per resistere ad un ricorso per Cassazione, avvenuta in base a semplice procura ad litem rilasciata dal sindaco e prova di efficacia per il difetto, rilevabile di ufficio, dell'autorizzazione a stare in giudizio da parte degli organi comunali, necessaria per la regolare Costituzione del rapporto processuale. (nella specie la suprema Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso del comune). (Conf 2532/70, mass n 348839).*
Riferimenti normativi: Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)