Sez. 5, Sentenza n. 3997 del 18/12/1974 Ud. (dep. 11/04/1975) Rv. 129735 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA AL DIFENSORE DEL DIBATTIMENTO - OBBLIGATORIETA - NUOVO DIFENSORE INDICATO NELLA IMPUGNAZIONE - NOTIFICA AD ENTRAMBI - NECESSITA.*
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA AL DIFENSORE DEL DIBATTIMENTO - OBBLIGATORIETA - NUOVO DIFENSORE INDICATO NELLA IMPUGNAZIONE - NOTIFICA AD ENTRAMBI - NECESSITA.*
La Corte costituzionale con sentenza del 5, 11 maggio 1971, n 96, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 151, terzo comma cod proc pen nella parte in cui esclude che l'avviso di deposito della sentenza pronunciata in seguito al dibattimento sia notificato anche al difensore del dibattimento, basando la illegittimita della norma sul fatto che l'interessato, nel momento di maggiore delicatezza del processo penale, puo trovarsi privo dell'assistenza del difensore professionale. Tale situazione si verifica anche nel caso in cui l'imputato abbia designato nella dichiarazione di impugnazione un difensore per la presentazione dei motivi, perche il nuovo difensore potrebbe non accettare il mandato, rimanendo, cosi l'imputato privo di difesa tecnica.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)