Sez. 2, Sentenza n. 390 del 07/02/1966 (Rv. 320779 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE NON DEFINITIVE - IN GENERE - NOZIONE - SENTENZE EMESSE NEL CORSO DI UN PROCESSO DI DIVISIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE NON DEFINITIVE - IN GENERE - NOZIONE - SENTENZE EMESSE NEL CORSO DI UN PROCESSO DI DIVISIONE.*
Ai fini dell'impugnazione, sono da considerarsi definitive soltanto le sentenze che definiscono l'intera controversia, mentre sono da considerarsi non definitive soltanto quelle che, in caso di pluralita di domande comunque introdotte nel processo, limitano la decisione ad alcune di esse, riservando la decisione sulle altre. Sono, pertanto, non definitive le sentenze pronunciate nel corso del processo che abbia come scopo ultimo la divisione dei beni comuni, al fine di eliminare gli eventuali ostacoli frapposti al raggiungimento di tale scopo, che si identifica in quello di trasformare il diritto di ciascun condividente ad una quota ideale di beni nella concreta attribuzione della porzione. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)