Sez. 3 - , Ordinanza n. 19359 del 03/08/2017 (Rv. 645494 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Processo davanti al giudice di pace - Distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione - Configurabilità - Esclusione - Produzione documentale - Entro la prima udienza - Necessità - Rinvio ad udienza successiva - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Nel procedimento davanti al giudice di pace, non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale; ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 320, comma 4, c.p.c., fattispecie peraltro non configurabile rispetto ad un presupposto di proponibilità della domanda, per il quale la documentazione deve essere prodotta già con l’atto introduttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in accoglimento dell’eccezione del convenuto, aveva dichiarato improponibile, ai sensi dell’art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005, la domanda di risarcimento del danno derivante da un incidente stradale, per difetto di prova della messa in mora della società assicuratrice per la r.c.a., non essendo utilizzabile allo scopo la documentazione prodotta oltre la prima udienza tenuta dal giudice di pace).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)