diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 681 del 03/02/1989 (Rv. 461741 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FERIE - MANCATO GODIMENTO DELLE FERIE - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1989-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461741-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FERIE - MANCATO GODIMENTO DELLE FERIE - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL LAVORATORE.*

Il lavoratore che pretende l'indennità per mancato godimento delle ferie, ha l'Onere di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, e cioè la mancata fruizione delle ferie stesse per l'inosservanza (che non può essere presunta) del relativo Obbligo del datore di lavoro. (V 1095/84, mass n 432244; (Conf 6402/84, mass n 438039).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)