Sez. 1, Sentenza n. 1144 del 13/04/1972 (Rv. 357587 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - DOMANDA GIUDIZIALE - LEGITTIMAZIONE DEL LOCATORE - CONDIZIONI - PROPRIETA DELLA COSA LOCATA - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - DOMANDA GIUDIZIALE - LEGITTIMAZIONE DEL LOCATORE - CONDIZIONI - PROPRIETA DELLA COSA LOCATA - IRRILEVANZA.*
Il diritto di chiedere che l'ex conduttore, il quale, dopo la cessazione del rapporto locatizio, continui a detenere la cosa, paghi un compenso per tal godimento e restituisca la cosa medesima nasce dal contratto e puo essere fatto valere dal locatore in quanto tale, anche se non sia proprietario della cosa, gia oggetto della locazione. (V 3471'69, mass n 343592).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)