Sez. 1, Sentenza n. 442 del 14/01/1995 (Rv. 489703 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Obblighi del notaio - Notaio depositario di un libretto bancario - Decesso del depositante - Restituzione del libretto richiesto dagli eredi - Mancanza della prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta di successione - Rifiuto del notaio di consegnare il libretto - Legittimità.
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Il notaio, il quale sia depositario di un libretto, è tenuto a richiedere, ai pretesi eredi del depositante che domandino la restituzione del libretto, la prova della presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta di successione, ove accerti che non esiste alcuna condizione di esonero; con la conseguenza che, in mancanza di detta prova, è legittimo il rifiuto del notaio di aderire alla richiesta, la quale, invece, non è inammissibile, ne improcedibile in sede giudiziaria, atteso che l'art. 49 D.P.R. n. 637 del 1972 sancisce l'irrilevanza, ai fini della pronuncia del giudice, dell'omessa denuncia dei beni ereditari, salva la trasmissione degli atti all'amministrazione finanziaria, ove l'imposta sia ancora dovuta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 36, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)