Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2694 del 10/02/2016 (Rv. 638526 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE | Crediti prededucibili - Tutela in sede di accertamento del passivo - Necessità - Anche se opposto in compensazione - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE
L'accertamento dei crediti prededucibili vantati nei confronti della massa è tutelabile nelle sole forme di cui agli artt. 93 e seguenti l.fall., sicché anche il credito opposto in compensazione può essere riconosciuto esclusivamente in sede fallimentare, deponendo in tal senso l'art. 111 bis, comma 1, l.fall., introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, il quale assoggetta espressamente alle modalità previste per l'accertamento del passivo i crediti prededucibili, con esclusione soltanto di quelli non contestati, per collocazione e ammontare, nonché di quelli sorti a seguito di provvedimento di liquidazione dei compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25 l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato, evidenziando che la prededucibilità del credito opposto in compensazione al fallimento, derivante da una sentenza ex art. 2932 c.c. emessa in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, era stato oggetto di contestazione da parte del curatore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 bis com. 1, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)