Sez. 4, Sentenza n. 1397 del 29/05/1996 Cc. (dep. 04/07/1996) Rv. 205415 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato | Poteri del giudice dell'esecuzione - Verifica della sentenza revocanda - Verifica degli atti processuali - Possibilità - Casi.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato
Quando nell'imputazione recepita nel dispositivo non siano indicati con chiarezza gli elementi di illiceità penale sopravvissuti all'"abolitio criminis" può e deve essere analizzata la sentenza revocanda nel suo complesso anche motivazionale allo scopo di verificare quali accertamenti e valutazioni del fatto storico rilevanti siano contenuti in motivazione. Ove, poi, anche gli elementi di fatto valutati e ritenuti per certi nella motivazione siano o neutri o dubbi ovvero non rilevanti al fine di delineare la condotta (e la sua conseguente liceità o illiceità a confronto col parametro normativo abolito o residuo), può il giudice dell'esecuzione passare all'esame degli atti processuali per verificare ed accertare attraverso di essi la consistenza ed i contorni della condotta. (Fattispecie in materia di vendita di sostanze stupefacente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST. PENDENTE, DPR 05/06/1993 num. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)