Sez. 5, Sentenza n. 13469 del 27/07/2012 (Rv. 623686 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - RISCOSSIONE - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Motivazione - Contenuto - Riferimenti relativi alle modalità di calcolo dell'imposta - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - RISCOSSIONE - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di determinazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, il contenuto minimo dell'avviso di accertamento è determinato dall'art. 10 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale richiede che esso indichi il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta accertata, delle soprattasse dovute e degli interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento. Ne consegue che l'avviso di accertamento non deve indicare le modalità di calcolo dell'imposta, essendo il computo di questa direttamente discendente dai criteri di legge in rapporto alle caratteristiche ed all'ubicazione dell'impianto utilizzato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)