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Sez. 1, Sentenza n. 1352 del 14/06/1982 Cc. (dep. 13/07/1982) Rv. 154609 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - ISTRUZIONE CON RITO SOMMARIO - DECORRENZA DEL TERMINE DI QUARANTA GIORNI - CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - COMPUTO DEL TERMINE - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL DECRETO DI CITAZIONE - ESCLUSIONE - DATA DELL'UDIENZA QUALE TERMINE FINALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154609-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - ISTRUZIONE CON RITO SOMMARIO - DECORRENZA DEL TERMINE DI QUARANTA GIORNI - CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - COMPUTO DEL TERMINE - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL DECRETO DI CITAZIONE - ESCLUSIONE - DATA DELL'UDIENZA QUALE TERMINE FINALE - NECESSITÀ.*

Nel caso di istruzione con rito sommario, la decorrenza del termine di quaranta giorni, previsto come massimo dall'art. 272 cod. proc. pen., è preclusiva della legittima instaurazione del giudizio direttissimo nei confronti dell'imputato detenuto. Tale termine va considerato con riguardo alla data dell'udienza e non a quella del decreto di citazione a giudizio, poiché l'art. 502 cod. proc. pen. parla espressamente di "presentazione" all'udienza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)