diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 388 del 1996

Decisione
decisa il 1996-10-17, depositata il 1996-11-05
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:388
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 23063

  • Difesa (diritto di)
  • Disciplina legislativa
  • Possibilità di conformarsi alla struttura ed alle caratteristiche dei singoli procedimenti
  • Limiti
  • Necessità di garantirne scopo e funzioni.
Leggi la massima
Secondo la giurisprudenza della Corte, la garanzia assicurata dall'art. 24 Cost. non preclude che la disciplina legislativa del diritto di difesa si conformi alla struttura ed alle caratteristiche dei singoli procedimenti, sempre che non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni. - V., 'ex plurimis', S. nn. 220/1994, 119/1995. red.: A. Franco

Parametri

Massima n. 23064

  • Procedimento civile
  • Attribuzione al giudice del potere di fissare un termine
  • Mancata indicazione della misura
  • Necessità di rispettare le esigenze minime di difesa delle parti.
Leggi la massima
Secondo la giurisprudenza della Corte, quando la legge conferisce al giudice il potere di fissare un termine senza indicarne la misura, questi è comunque tenuto a rispettare le esigenze minime di difesa delle parti. - V. S. n. 10/1978. red.: A. Franco

Parametri

Massima n. 23065

  • Procedimento civile
  • Procedimento esecutivo
  • Opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare
  • Giudizio conseguente
  • Resistente
  • Termini per costituirsi e per preparare le proprie difese
  • Pretesa incongruità
  • Denunziata violazione del diritto di difesa
  • Possibilità del diritto di difesa di conformarsi alle caratteristiche dei singoli procedimenti
  • Obbligo del giudice di fissare il termine rispettando le esigenze minime di difesa
  • Effettivo oggetto della questione proposta
  • Denunziata mancanza di coordinamento tra la disposizione impugnata e gli artt. 180 e 183 c.p.c.
  • Possibilità del giudice di superare tale mancanza fissando una udienza di comparizione con termini congrui o rinviando gli adempimenti a successive udienze
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 185 disp. att. cod. proc. civ. - nella parte in cui, nel giudizio conseguente all'opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare, richiama l'art. 183 cod. proc. civ. (udienza di prima trattazione), senza tener presente che tale norma è stata modificata con d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, nel senso della creazione di una prima udienza di comparizione (art. 180 cod. proc. civ.) e della modificazione del relativo regime di preclusioni - sollevata sotto il profilo che il resistente in tale giudizio non godrebbe di un adeguato termine per preparare la propria difesa poiché il giudice dell'esecuzione, nel fissare l'udienza innanzi a sé, non sarebbe vincolato al rispetto di termini minimi, e sotto il profilo che, nei giudizi di esecuzione, il resistente dinanzi ad un giudice incompetente godrebbe di un termine più ampio per costituirsi, essendo a lui assegnato un nuovo termine per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente. Invero il giudice 'a quo' lamenta, in sostanza, un'ingiustificata lesione del diritto di difesa del convenuto nel giudizio di opposizione all'esecuzione mobiliare a causa della previsione di termini, ritenuti incongrui, per la preparazione delle proprie difese, con relative preclusioni e decadenze. Senonché, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 24 Cost. non preclude che la disciplina legislativa del diritto di difesa si conformi alle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti, sempre che non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni, mentre, quando la legge conferisce al giudice il potere di fissare un termine senza indicarne la misura, questi è comunque tenuto a rispettare le esigenze minime di difesa delle parti. Poiché la recente riforma del processo civile ha anche modificato il regime delle preclusioni nella fase iniziale del giudizio passando ad un sistema meno rigoroso e distinguendo tra udienza di prima comparizione ed udienza di prima trattazione, la doglianza del giudice rimettente si risolve in sostanza nella denunzia di un difetto di coordinamento tra la norma impugnata e gli artt. 180 e 183 cod. proc. civ.. Tale difetto, però, può essere agevolmente superato dal giudice tramite la fissazione di un'udienza di comparizione nel rispetto di congrui termini, analogamente stabiliti nel processo di cognizione; e, ove ciò non sia possibile - decidendo, per ragioni di urgenza, solo sull'istanza di sospensione - col rinvio a successive udienze degli adempimenti previsti dagli artt. 180 e 183 cod. proc. civ.. red.: A. Franco

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 185 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1995 dal pretore di Forlì nel procedimento civile vertente tra Tassinari Pier Luigi e la s.p.a. Credito Romagnolo ed altra, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Fernando Santosuosso;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione mobiliare promosso da Pier Luigi Tassinari contro la S.p.a. Credito romagnolo, il pretore di Forlì, con ordinanza emessa il 20 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 185 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nella parte in cui, nel giudizio conseguente all'opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare, richiama genericamente l'art. 183 cod. proc. civ. (udienza di prima trattazione), senza tener presente che tale norma è stata modificata con d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, nel senso della creazione di una prima udienza di comparizione (art. 180 cod. proc. civ.) e della modificazione del relativo regime di preclusioni; che la norma impugnata impone al resistente di costituirsi nelle forme e con i modi previsti dagli artt. 166 e 167 del codice di rito, nonché di subire le preclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ; che, a parere del giudice a quo, il resistente nel giudizio conseguente all'opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare non godrebbe, in contrasto con il principio di cui all'art. 24 della Costituzione, di un adeguato termine per preparare la propria difesa, poiché, diversamente da quanto stabilito nei giudizi introdotti con citazione, il giudice dell'esecuzione, nel fissare l'udienza innanzi a sé, non sarebbe vincolato al rispetto di termini minimi per la vocatio in ius; che, inoltre, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione in quanto, ai sensi dell'art 619 cod. proc. civ., il giudice investito dell'esame dell'opposizione di terzo deve, se competente, procedere all'istruzione, ovvero, se incompetente, dare alle parti un termine per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente; disciplina che, secondo il rimettente, creerebbe una disparità di trattamento tra la parte resistente davanti ad un giudice competente e quella convenuta innanzi ad un giudice incompetente, posto che in quest'ultimo caso la parte fruirebbe di un più ampio termine per preparare le proprie difese; che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che il giudice rimettente si duole del fatto che, nei giudizi introdotti con ricorso, il resistente potrebbe usufruire di un termine per costituirsi meno ampio di quello previsto per il convenuto nell'ambito dei giudizi introdotti con citazione; ed inoltre che, nei giudizi di esecuzione, il resistente dinanzi ad un giudice incompetente godrebbe di un termine più ampio per costituirsi, essendo a lui assegnato un nuovo termine per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente; che il giudice a quo lamenta in ultima analisi un'ingiustificata lesione del diritto di difesa del convenuto nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione mobiliare a causa della previsione di termini, ritenuti incongrui, per la preparazione delle proprie difese, con relative preclusioni e decadenze; che questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la garanzia assicurata dall'art. 24 della Costituzione non preclude che la disciplina legislativa del diritto di difesa si conformi alle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti, sempre che non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni (v., ex plurimis, sentenze nn. 220 del 1994 e 119 del 1995) ; che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza n. 10 del 1978), quando la legge conferisce al giudice il potere di fissare un termine senza indicarne la misura, questi è comunque tenuto a rispettare le esigenze minime di difesa delle parti; che la recente normativa di riforma del processo civile ha anche modificato il regime delle preclusioni nella fase iniziale del giudizio passando ad un sistema meno rigoroso e distinguendo tra udienza di prima comparizione ed udienza di prima trattazione, sicché la doglianza del giudice rimettente si risolve nel denunziare il difetto dell'opportuno coordinamento tra la norma di attuazione impugnata in questa sede e gli artt. 180 e 183 cod. proc. civ; che tale difetto di coordinamento, secondo quanto detto, può essere agevolmente superato dal giudice tramite la fissazione di un'udienza di comparizione nel rispetto di congrui termini, analogamente stabiliti nel processo di cognizione; e, ove ciò non sia possibile - decidendo, per ragioni di urgenza, solo sull'istanza di sospensione - col rinvio a successive udienze degli adempimenti previsti dagli artt. 180 e 183 cod. proc. civ.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 185 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Forlì con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze