diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2790 del 26/02/2002 (Rv. 552557 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI | Atti del giudice e dei suoi ausiliari - Termini - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità dell'atto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552557-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI

L'inosservanza dei termini stabiliti per il compimento degli atti del giudice (e dei suoi ausiliari) resta sottratta alla disciplina dettata dagli artt. 152 ss. cod. proc. civ. in quanto, pur incidendo detti termini sulla durata complessiva del processo, essi non sono ulteriormente qualificati dalle norme che li prevedono, né ricevono sanzione in conseguenza della loro inosservanza, poiché l'atto compiuto dopo la relativa scadenza conserva validità ed efficacia, salvi eventuali riflessi di carattere disciplinare ex art. 9 comma sesto della legge 534/1995, che pone a carico dei dirigenti degli uffici giudiziari l'obbligo di sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri d'ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di rito e dalle altre leggi vigenti (principio affermato dalla S.C. con riferimento a fattispecie relativa ad espulsione dello straniero ed al relativo decreto del tribunale emesso oltre i dieci giorni previsti dalla legge, ex art. 13 comma nono del D.Lgs. 286/1998).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)