Sez. 6, Sentenza n. 711 del 18/04/1967 Ud. (dep. 13/06/1967) Rv. 104604 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITA - ESTREMI - STATO DI BISOGNO ALIMENTARE E NECESSITA DI CURE MEDICHE - NON INTEGRANO L'ESIMENTE.*
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITA - ESTREMI - STATO DI BISOGNO ALIMENTARE E NECESSITA DI CURE MEDICHE - NON INTEGRANO L'ESIMENTE.*
Lo stato di necessita, quale causa di non punibilita di cui all'art 54 cod pen, deve consistere in forze estranee alla volonta dell'agente, che costringono costui ad agire in modo contrario al diritto penale obbiettivo per sottrarre se stesso od altri al pericolo di un danno grave alla persona. Il soggetto, in altri termini, si deve trovare di fronte all'alternativa o di attendere inerte le conseguenze di un danno inevitabile alla propria od all'altrui persona ovvero di sottrarsi ad esso mediante un'Azione od un'omissione prevista penalmente dalla legge. Non puo integrare la esimente dell'art 54 citato lo stato di bisogno attinente all'alimentazione, alle cure mediche e medicinali (eccetto i casi piu gravi di indilazionabilita), perche la moderna organizzazione sociale, con vari mezzi ed istituti, appresta agli inabili al lavoro ed ai bisognosi quanto ad essi occorre, eliminando il pericolo di lasciarli privi di cure o di sostentamento quotidiano. (V 103819, anno 1967; 100667, 101577, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)