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Sez. 2, Sentenza n. 652 del 12/04/1965 (Rv. 311227 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE - INTERVENTO IN APPELLO - PRONUNCIA SULLE SPESE DEL DOPPIO GRADO - ILLEGITTIMITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1965-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311227-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE - INTERVENTO IN APPELLO - PRONUNCIA SULLE SPESE DEL DOPPIO GRADO - ILLEGITTIMITA - FATTISPECIE.*

Poiche la pronuncia sulle spese di giudizio riguarda unicamente la posizione processuale delle parti, non puo essere pronunciata la condanna del soccombente a favore di chi in un grado non e stato parte del giudizio. (applicazione al caso di sentenza di appello che aveva condannato il soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore del successore a titolo particolare nel diritto controverso, il quale non era mai intervenuto in primo grado ma aveva, poi, impugnata la sentenza di primo grado, chiamando nel giudizio di appello anche il dante causa, che, pero, in tale fase, non si era costituito ne aveva avanzata alcuna richiesta, in relazione al detto punto di condanna alle spese di primo grado, in favore del successore a titolo particolare- mai intervenuto nel giudizio di quel grado, la sentenza di appello e stata cassata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)