diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 20034 del 22/07/2024 (Rv. 671690-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | Separazione consensuale - Contenuto necessario ed eventuale - Distinzione - Rilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671690-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE

In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita; solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili.

Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 337 sexies com. 1, Cod. Civ. art. 473 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)