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Sez. L, Sentenza n. 7006 del 23/11/1983 (Rv. 431646 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - PROPAGANDISTA DI TESTI SCOLASTICI - RAPPORTO CON LA CASA EDITRICE - RAPPORTO DI AGENZIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431646-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - PROPAGANDISTA DI TESTI SCOLASTICI - RAPPORTO CON LA CASA EDITRICE - RAPPORTO DI AGENZIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il rapporto intercorrente fra la casa editrice ed il propagandista di testi scolastici o parascolastici, mediante visite a presidi ed insegnanti di una determinata zona, allo scopo di favorire l'adozione dei testi stessi e il conseguente acquisto dei libri da parte dei librai, è un rapporto atipico e non inquadrabile nello schema del rapporto di Agenzia, ove il propagandista, oltre a non stipulare alcun contratto con clienti della casa editrice, non svolga neppure attività volta alla conclusione di contratti, ponendosi tale conclusione come un fatto esterno all'attività di propaganda e, per di più, eventuale, bensì limiti la sua attività alla pubblicità e propaganda dei libri.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)