Sez. U, Sentenza n. 3520 del 15/04/1994 (Rv. 486192 - 01)
Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - Atto di spoglio - "Animus spoliandi" - Esercizio arbitrario del diritto proprio ("feci, sed iure feci") | Concessione amministrativa - Irrilevanza - Fattispecie.
Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - Atto di spoglio - "Animus spoliandi" - Esercizio arbitrario del diritto proprio ("feci, sed iure feci")
In materia di azione di reintegrazione, l'"animus spoliandi" non è escluso dalla presenza di un titolo di concessione amministrativa, poiché questa non fa venir meno l'intenzione di attentare al possesso altrui; pertanto, ove il bene oggetto della concessione sia posseduto da altri, il concessionario non può farsi giustizia da sè, sottraendo al detentore il materiale possesso della cosa, venendosi così a realizzare proprio quel comportamento perseguibile con l'azione di spoglio. (Riaffermando tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui la riattivazione della condotta forzata di un impianto idroelettrico, operata dal concessionario dello stesso, aveva privato i possessori della condotta della disponibilità e del godimento della stessa, impiegata fino ad allora per lo scarico delle acque di un fabbricato di detti possessori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)