Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 148 del 2002
Massime (3)
Massima n. 26956
- Straniero
- Espulsione
- Differimento di esecuzione, con trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e di assistenza
- Durata
- Fissazione con provvedimento dell’autorità giudiziaria
- Omessa previsione
- Sostanziale rimessione all’autorità amministrativa del momento dell’espulsione
- Questione già rigettata
- Carenza di profili e argomenti nuovi
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. Infatti la questione è stata già dichiarata non fondata e i rimettenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati in precedenza. - V. sentenza n. 105/2001 e ordinanza n. 385/2001.
Norme impugnate
- art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
- art. 14, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
- art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 26957
- Straniero
- Espulsione
- Trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza
- Obbligo del questore di dare avviso al difensore dell’inizio della misura
- Prospettata diminuzione della garanzia di difesa della persona trattenuta
- Questione già esaminata e dichiarata manifestamente infondata
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il questore di dare avviso al difensore dello straniero contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del trattenimento nei centri di permanenza temporanea ed assistenza. Infatti la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata e non sono stati addotti profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati. - V. ordinanza n. 385/2001.
Norme impugnate
- art. 14, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Parametri
- art. 24 Cost.
Massima n. 26958
- Straniero
- Espulsione
- Trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza
- Prospettata lesione del diritto di difesa
- Disposizione priva di forza di legge
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, nella parte in cui omette di imporre al questore, contestualmente alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della convalida, di provvedere ad informare dell'inizio del trattenimento il difensore dello straniero. Infatti la censura investe una disposizione contenuta in un atto privo del requisito della forza di legge e in quanto tale sottratta al sindacato di legittimità costituzionale.
Norme impugnate
- art. 20 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
Parametri
- art. 24 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), promossi con ordinanze emesse il 20 dicembre 2000 (n. 2 ordinanze), il 2 aprile 2001 (n. 8 ordinanze) e il 31 marzo 2001 (n. 6 ordinanze) dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte al n. 343; n. 344; dal n. 567 al n. 574; e dal n. 767 al n. 772 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, n. 32 e n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.
punto 1
Ritenuto che con due ordinanze in data 20 dicembre 2000 (r.o. n. 343 e n. 344 del 2001), con otto ordinanze in data 2 aprile 2001 (r.o. da n. 567 a n. 574 del 2001) e con sei ordinanze in data 31 marzo 2001 (r.o. da n. 767 a n. 772 del 2001), tutte di analogo contenuto, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 13, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria;
che con le stesse ordinanze il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 14, comma 3, del medesimo decreto legislativo e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), "nella parte in cui non prevedono l'obbligo del questore di dare avviso al difensore, di fiducia o di ufficio, fin dall'adozione del provvedimento amministrativo di trattenimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice dell'inizio della misura";
che, quanto alla prima delle questioni sollevate, i remittenti assumono che le disposizioni censurate, che prevedono la convalida del trattenimento, stabilendo che essa "comporta" la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni, contrasterebbero con l'art. 13, secondo comma, della Costituzione, in quanto non consentirebbero al giudice della convalida di determinare "il tempo strettamente necessario" per il compimento delle attività indicate al comma 1 del medesimo art. 14 (soccorso allo straniero; accertamenti sulla sua identità o nazionalità; acquisizione di documenti per il viaggio; reperimento del vettore) e affiderebbero alla autorità amministrativa la scelta del momento in cui è possibile eseguire l'espulsione, rimettendo al questore la concreta determinazione della durata del trattenimento;
che, quanto alla censura che investe l'art. 14, comma 3, del testo unico sull'immigrazione e l'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, nella parte in cui omettono di imporre al questore, contestualmente alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della convalida, di provvedere ad informare dell'inizio del trattenimento il difensore di fiducia, eventualmente nominato dallo straniero, o quello di ufficio, desumibile dagli appositi elenchi, i giudici remittenti ne denunciano il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, lamentando che la non tempestività dell'avviso al difensore menomerebbe le possibilità di difesa della persona trattenuta;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate;
che, nell'imminenza della camera di consiglio, la difesa erariale ha depositato memorie, con le quali, rilevato che la prima questione di legittimità costituzionale è già stata risolta da questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001, insiste per la declaratoria di manifesta infondatezza, e ad analoga conclusione perviene anche in riferimento alla questione sollevata sull'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, mentre sollecita una dichiarazione di inammissibilità dell'ulteriore questione avente ad oggetto l'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, in quanto l'atto nel quale è contenuta la disposizione denunciata sarebbe privo della forza di legge.
punto 2
Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;
che la prima delle questioni sollevate, che investe l'art. 14, commi 1, 4, e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, è stata dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 105 del 2001 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 385 del 2001;
che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicché anche la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata;
che la seconda questione riguarda l'art. 14, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 e l'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, i quali, nella prospettazione dei remittenti, violerebbero l'art. 24 della Costituzione, poiché, non prevedendo l'obbligo per il questore di dare avviso al difensore dello straniero contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del trattenimento, impedirebbero alla persona trattenuta di approntare una adeguata difesa;
che la censura rivolta nei confronti dell'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 è inammissibile, trattandosi di disposizione contenuta in un atto privo del requisito della forza di legge;
che la questione sollevata sull'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998 è stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con la citata ordinanza n. 385 del 2001 e non sono stati addotti profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento all'art. 13, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze