Sez. 1, Sentenza n. 12144 del 23/05/2006 (Rv. 590449 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - AVENTI CAUSA E CREDITORI DELLE PARTI | Creditori delle parti - Nozione - Analogia con l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - AVENTI CAUSA E CREDITORI DELLE PARTI
In tema di opposizione di terzo revocatoria (art. 404 cod. proc. civ.), l'eccezionalità del mezzo di impugnazione, lo stretto termine per proporlo, le finalità ad esso riconducibili, individuando una netta diversità del rimedio rispetto all'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 cod. civ.), inducono a ritenere che la nozione di "creditori di una delle parti", richiamata dall'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., vada interpretata in senso più restrittivo dell'analoga nozione richiamata ai fini della legittimazione all'azione revocatoria ordinaria (per la quale rileva anche la titolarità di un credito eventuale), nel senso che per creditore, ai fini dell'impugnazione in questione, deve intendersi chi rivesta tale qualità - pur se sottoposta a termine o a condizione - al momento della proposizione di essa; analogamente, per "aventi causa", ai sensi della medesima disposizione, devono intendersi i successori a titolo particolare di una delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)