Sez. 1, Sentenza n. 320 del 18/01/1988 (Rv. 456882 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CHIAMATA IN CAUSA DEL SUCCESSORE DI UNA DELLE PARTI - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CHIAMATA IN CAUSA DEL SUCCESSORE DI UNA DELLE PARTI - AMMISSIBILITÀ.*
La chiamata in causa del successore di una delle parti, in quanto non amplia l'oggetto della controversia, rientra nei poteri del procuratore alla lite, senza richiedere un nuovo mandato. (V 942/83, mass n 425710).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)