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Sez. 5, Sentenza n. 2966 del 12/12/1995 Cc. (dep. 16/01/1996) Rv. 203582 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Questioni sul titolo esecutivo | Impugnazione di sentenza contumaciale - Art. 500 cod. proc. pen. 1930 - Principio di equipollenza degli atti processuali - Irrituale notifica di estratto contumaciale - Notifica successiva di atto che abbia in sè gli estremi di quello - Validità - Art. 670, primo e comma cod. proc. pen. 1988 - Operatività del principio - Esclusione - Ragione - Conseguenza: termine di impugnazione - Decorrenza dalla notifica dell'estratta di sentenza - Fattispecie: notifica dell'ingiunzione a costituirsi in carcere.
Stato
decisa il 1995-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203582-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Questioni sul titolo esecutivo

In tema di impugnazione di sentenza contumaciale, il principio della equipollenza degli atti processuali, di creazione giurisprudenziale, secondo il quale la notifica prevista dall'art. 500 cod. proc. pen. 1930 può essere sostituita, se sia stata omessa o irritualmente eseguita, dalla notificazione di un atto che contenga gli estremi dell'estratto contumaciale, va rivisto alla luce dell'art. 670, primo comma del nuovo codice di rito, che espressamente prevede la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. Conseguentemente, il termine per la dichiarazione di gravame nei confronti dell'imputato giudicato in contumacia non può avere decorrenza diversa da quella della notifica dell'estratto della sentenza, come prescritto dall'art. 585, secondo comma lett. d) nuovo cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha escluso ogni rilievo, quale atto "equipollente", della notifica dell'ingiunzione a costituirsi in carcere, in esecuzione della sentenza di condanna, irritualmente notificata al contumace).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. D CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 2 lett. D CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)