Sez. 5, Sentenza n. 5201 del 03/04/2003 (Rv. 561799 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Termine annuale - Decorrenza - Dalla pubblicazione della sentenza - Affermazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE
La sospensione durante il periodo tra il primo agosto ed il quindici settembre, prevista dalla legge n. 742 del 1969, si applica anche al termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, stabilito per la proposizione delle impugnazioni dall'art. 327 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)