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Sez. 3, Sentenza n. 7526 del 26/06/1972 Ud. (dep. 10/11/1972) Rv. 122307 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - FORMA DEL PROVVEDIMENTO - DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ORDINANZA - DEL GIUDICE DI APPELLO - SENTENZA.*
Stato
decisa il 1972-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122307-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - FORMA DEL PROVVEDIMENTO - DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ORDINANZA - DEL GIUDICE DI APPELLO - SENTENZA.*

Il provvedimento emesso ai sensi dell'art 477, comma secondo, cod proc pen assume Forma diversa a seconda che venga emanato dal giudice di primo grado o da quello di appello: quando viene pronunciato dal primo giudice esso ha, infatti, secondo il disposto della norma citata, Forma di ordinanza; quando, invece, la diversita del fatto venga riconosciuta e dichiarata in appello la conseguente pronuncia deve avere inevitabilmente Forma di sentenza, stante la necessita di disporre, insieme con la trasmissione degli Atti al pubblico ministero, anche l'annullamento della sentenza del primo giudice che ha statuito in violazione di detta norma, annullamento indispensabile sia sul piano logico che sul piano giuridico, perche altrimenti continuerebbe ad esistere formalmente una decisione di merito su un fatto diverso da quello che deve formare oggetto del giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)