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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 489 del 1994

Decisione
decisa il 1994-12-15, depositata il 1994-12-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:489
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21140

  • Processo penale
  • Procedimenti a carico di imputati minorenni
  • Misure di sicurezza
  • Inapplicabilità in caso di proscioglimento e quando sussista il pericolo che l'imputato commetta reati diversi, pur se di particolare gravità, da quelli previsti dall'art. 37, comma secondo, del D.P.R. n. 448 del 1988
  • Lamentata introduzione nella disciplina codicistica di regole, non razionalmente ricollegabili alla legge di delega, dirette a svuotare di contenuto il sistema di sicurezza nei confronti dei minori
  • Irrilevanza della questione nel giudizio 'a quo'
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
La legittimità costituzionale delle norme (artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39 del d.P.R. n. 448 del 1988) per cui le misure di sicurezza non sono applicabili ai minorenni né in caso di proscioglimento, né, comunque, quando sussiste il pericolo che l'imputato possa commettere reati diversi da quelli previsti dall'art. 37, secondo comma, del citato decreto, non è utilmente contestabile in un processo - come nel caso il giudizio 'a quo' - in cui il fatto commesso dall'imputato (spaccio in discoteche di pasticche nella convinzione che fossero di "exstasy" ma in realtà contenenti solo un miscuglio di sostanze, come caffeina e testosterone, non classificabili come stupefacenti) dovendo correttamente inquadrarsi non nella figura del reato impossibile - come ritenuto dal giudice rimettente - ma nella diversa ipotesi del reato erroneamente supposto di cui all'art. 49, primo comma, cod. pen., nessuna misura di sicurezza - stante il divieto posto dallo stesso art. 49, ultimo comma - potrebbe comunque disporsi. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 3, legge 16 febbraio 1988, n. 488 - degli artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). - Su analoga questione, sollevata nei confronti dell'art. 37, secondo comma, del d.P.R. n. 448 del 1988, v. S. (di non fondatezza) n. 182/1991. red.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 38, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
  • art. 39 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
  • art. 37, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1994 dal Tribunale per i minorenni di Bologna nel procedimento penale a carico di Polelli Cristian, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994; il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Bologna premette in fatto che, all'esito di un dibattimento celebratosi nei confronti di un minorenne imputato del reato di "commercio di stupefacenti", è emerso che le pasticche che l'imputato stesso aveva ammesso di aver acquistato e spacciato nelle discoteche ritenendole di "exstasy", in realtà sono risultate contenere sostanze varie, nessuna delle quali però classificabile come stupefacente; che alla stregua di tali risultanze il giudice a quo ravvisa nella fattispecie una ipotesi di reato impossibile, sicché, tenuto conto della gravità della condotta e della pericolosità dell'imputato, dovrebbe essere applicata nei suoi confronti con la sentenza di proscioglimento una misura di sicurezza a norma dell'art. 49, ultima parte, del codice penale; che a tale conclusione non è peraltro possibile pervenire in quanto, osserva il rimettente, le misure di sicurezza non sono applicabili ai minorenni né in caso di proscioglimento, a norma dell'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), né, comunque, quando sussiste il pericolo che l'imputato possa commettere reati diversi da quelli previsti dall'art. 37, comma 2, del medesimo decreto; che la disciplina dettata dagli artt. 37, comma 2, 38, comma 2 e 39 del d.P.R. n. 448 del 1988 risulterebbe pertanto in contrasto con l'art. 76 della Costituzione in quanto, sostiene il giudice a quo, il legislatore delegato - per decisione politica autonoma - avrebbe introdotto regole dirette "a svuotare praticamente di contenuto il sistema di sicurezza nei confronti dei minori"; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato la quale, riportandosi alla sentenza di questa Corte n. 182 del 1991, ha sollecitato l'identica declaratoria di inammissibilità e non fondatezza;
punto 2
Considerato che il caso di specie, così come descritto nella narrativa del provvedimento di rimessione, deve correttamente inquadrarsi non nella figura del reato impossibile ma nella diversa ipotesi del reato erroneamente supposto descritta dall'art. 49, primo comma, del codice penale, cosicché, non potendosi in nessun caso applicare nel giudizio a quo misure di sicurezza a norma dell'art. 49, ultimo comma, del codice penale, la questione - peraltro già dichiarata non fondata con la sentenza n. 182 del 1991 - si appalesa manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, comma 2, 38, comma 2, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze