Sez. 3, Sentenza n. 8197 del 04/04/2013 (Rv. 625940 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITÀ | Procedimento innanzi al giudice di pace - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per malafede processuale - Cumulo con la domanda principale - Effetti sulla determinazione del valore della causa, rilevante ai fini dell'individuazione dell'impugnazione esperibile - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITÀ
Nel procedimento innanzi al giudice di pace, quando una controversia abbia ad oggetto un credito contenuto nei limiti del giudizio di equità, la relativa sentenza è impugnabile - secondo il regime processuale anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nella specie applicabile "ratione temporis" - con il ricorso per cassazione e non con l'appello, senza che assuma rilievo il fatto che sia stata avanzata domanda riconvenzionale di condanna per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., perché essa attiene al regolamento delle spese processuali senza incidere sul valore della controversia, che resta contenuto nel limite entro il quale il giudice di pace decide secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., con conseguente ricorribilità della decisione di primo grado direttamente in cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)