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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22764 del 06/11/2015 (Rv. 637239 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Sospensione dibattimentale ex art. 5 della legge n. 134 del 2003 - Rilevanza per la ragionevole durata del processo penale - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637239-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di ragionevole durata del processo penale, la circostanza che l'imputato abbia chiesto la sospensione del dibattimento ex art. 5 della legge n. 134 del 2003 senza poi presentare istanza di applicazione della pena non comporta che l'intero periodo di sospensione vada sottratto dalla durata indennizzabile, occorrendo valutare se e in quale misura il periodo di sospensione eccedente il minimo di legge (45 giorni) fosse giustificato dalle esigenze processuali del caso singolo.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/2003 num. 134 art. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)