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Sez. 1, Sentenza n. 2980 del 12/11/1973 (Rv. 366656 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - LIMITI DI VALORE PREVISTI DALL'ART 2721 COD CIV - DEROGABILITA.*
Stato
decisa il 1973-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366656-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - LIMITI DI VALORE PREVISTI DALL'ART 2721 COD CIV - DEROGABILITA.*

Il ricorso alla prova per presunzioni e ammissibile in tutti i casi in cui e ammissibile la prova testimoniale e quindi anche nel caso in cui sia data al giudice la facolta di ammettere tale prova in deroga al divieto posto dalla prima parte dell'art 2721 cod civ. (V 202/70, mass n 345010; 1204/65; 2808/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)