Sez. 5 - , Ordinanza n. 30865 del 29/10/2021 (Rv. 662781 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Compensazione - Effetti - Estinzione dell’obbligazione tributaria – Contestazione del controcredito da parte dell’Amministrazione finanziaria - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
La dichiarazione del contribuente di voler compensare un debito tributario con un controcredito non dimostra di per sé che si è prodotto l'effetto estintivo della obbligazione tributaria per effetto dell'invocata compensazione legale, se il controcredito è contestato dall'Agenzia delle entrate, essendo tale contestazione sufficiente a privare il vantato credito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Cod. Civ. art. 1243, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)