Sez. 6, Sentenza n. 24235 del 03/06/2015 Ud. (dep. 05/06/2015) Rv. 264130 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Precedenti impegni professionali - Comunicazione - Immediatezza - Necessità.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
In tema di impedimento a comparire del difensore, il rinvio dell'udienza per precedenti impegni professionali deve essere disposto dal giudice solo se la richiesta di differimento sia stata formulata in un momento immediatamente prossimo alla data di ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza di cui è chiesto il rinvio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)