Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 66 del 1958
Massime (1)
Massima n. 683
- Lavoro (collocamento al)
- Iscrizione obbligatoria dei lavoratori nelle liste di collocamento del comune di residenza
- Assunzione obbligatoria tramite il competente ufficio di collocamento
- Artt. 8, 13 e 21 legge 29 aprile 1949, n. 264
- Questione di legittimità costituzionale già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost. - degli artt. 8, 13 e 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sull'obbligo dei lavoratori di iscrizione nelle liste di collocamento del Comune di residenza e di assunzione da parte dei datori di lavoro tramite il competente ufficio di collocamento). Cfr.: sent. n. 53 del 9 aprile 1957.
Norme impugnate
- art. 13 legge 29 aprile 1949, n. 264
- art. 21 legge 29 aprile 1949, n. 264
- art. 8 legge 29 aprile 1949, n. 264
Parametri
- art. 29 legge 11 marzo 1953, n. 87
- art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87
- art. 4 Cost.
- art. 2 Cost.
- art. 9 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, 13 e 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza del 12 aprile 1957 del Pretore di Salò nel procedimento penale a carico di Derossi Fermo Battista, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 14 dicembre 1957 ed iscritta al n. 97 del Registro ordinanze 1957;
2) ordinanza dell'8 gennaio 1958 del Pretore di Gaeta - sezione di Formia - nel procedimento penale a carico di Nobis Ercole, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 1 marzo 1958 ed iscritta al n. 5 del Registro ordinanze 1958.
punto 1
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 53 del 9 aprile 1957 ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, 13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione;
che non sono stati addotti nuovi motivi;
che non è il caso di discostarsi dalla precedente decisione;
punto 3
Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Salò e Gaeta.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
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