Sez. 3 - , Sentenza n. 41073 del 30/01/2018 Cc. (dep. 24/09/2018) Rv. 274306 - 01
SPORT | Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione delle manifestazioni sportive – Revoca o modifica del provvedimento - Applicabilità dell’art. 11 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Ragioni - Conseguenze.
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In tema di misure volte a prevenire la violenza negli stadi, la revoca o modifica del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, per la sua sostanziale annoverabilità fra le misure di prevenzione, trova regolamentazione, oltre che nell'art. 6, comma 5, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, anche nell'art. 11, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, pertanto, presuppone la sussistenza di elementi sopravvenuti, o non precedentemente esaminati, idonei ad incrinare in maniera decisiva il corredo fattuale posto a fondamento della convalida del decreto, consentendo la rivalutazione delle esigenze di pericolosità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)