Sez. 6, Sentenza n. 3444 del 06/02/1974 Ud. (dep. 03/05/1974) Rv. 088640 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - SENTENZA CONTRO L'INCOLPATO - VALORE PROBATORIO - NON FA STATO NEL PROCEDIMENTO CONTRO IL CALUNNIATORE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - SENTENZA CONTRO L'INCOLPATO - VALORE PROBATORIO - NON FA STATO NEL PROCEDIMENTO CONTRO IL CALUNNIATORE.*
Il procedimento relativo alla calunnia e del tutto autonomo rispetto a quello concernente il reato ascritto al calunniato e, pertanto, la sentenza passata in giudicato nei confronti dello incolpato non fa stato nel giudizio contro il calunniatore, ne in alcun modo vincola o condiziona il giudice, che e tenuto a rivalutare, ai fini dell'accertamento della falsita dell'incolpazione, i fatti che gia hanno formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato. (V mass n 135903; (V mass n 134932; (V mass n 118158; (V mass n 108351).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)