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Sez. U, Sentenza n. 1104 del 27/03/1976 (Rv. 379772 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - DEPOSITO DEL RICORSO - TERMINE ABBREVIATO - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1976-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379772-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - DEPOSITO DEL RICORSO - TERMINE ABBREVIATO - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*

In materia elettorale amministrativa, va dichiarato improcedibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione che risulti depositato presso la cancelleria della Corte oltre il decimo giorno dall'ultima notificazione; nella predetta materia, infatti, il termine di cui all'art 369 primo comma cod proc civ e ridotto alla meta, ai sensi dell'art 82 del DPR 16 maggio 1960 n 570 (modificato dallo art 1 della legge 23 dicembre 1966 n 1147). (Conf 2036/67, mass n 329101).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)