Sez. 3, Sentenza n. 5485 del 26/08/1983 (Rv. 430421 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO - IMPROCEDIBILITÀ EX ART. 348 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO TARDIVAMENTE RESTITUITO - OBBLIGO DI PRONUNCIARSI SULLA BASE DI TALI ATTI - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO - IMPROCEDIBILITÀ EX ART. 348 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO TARDIVAMENTE RESTITUITO - OBBLIGO DI PRONUNCIARSI SULLA BASE DI TALI ATTI - CONDIZIONI.*
La mancata restituzione del fascicolo dell'appellante - regolarmente presentato e poi ritirato - prima della scadenza del termine indicato all'art. 169 cod. proc. civ., non comporta la sanzione dell'improcedibilità dell'appello prevista dall'art. 348 cod. proc. civ. per il diverso caso della mancata presentazione del fascicolo medesimo, con la conseguenza che in tal caso il giudice di secondo grado dovrà decidere in base agli Atti legittimamente a sua disposizione, fra i quali sono da includere pure quelli contenuti nel fascicolo dell'appellante, tardivamente restituito, qualora la controparte non sollevi al riguardo alcuna eccezione, né il giudice ritenga di negare l'autorizzazione al deposito tardivo. (Conf 3676/82, mass n 421650).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)