Sez. 1, Sentenza n. 8503 del 19/11/1987 (Rv. 456031 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INCIS - ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI STATO - SOPPRESSIONE - SUCCESSIONE DEGLI IACP - EFFETTO AUTOMATICO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INCIS - ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI STATO - SOPPRESSIONE - SUCCESSIONE DEGLI IACP - EFFETTO AUTOMATICO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
La successione degli istituti autonomi delle case popolari nelle situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili già appartenenti all'INCIS - la quale non si è attuata per effetto automatico della soppressione del predetto ente, ma si è realizzata, in conseguenza del procedimento di liquidazione affidato ad appositi comitati istituiti prima presso il ministero dei lavori pubblici e poi presso il ministero del tesoro, a mano a mano che questi hanno proceduto ai singoli trasferimenti - presuppone non solo la devoluzione dell'immobile nel patrimonio dell'istituto subentrante, ma che la situazione attiva o passiva e il rapporto processuale non siano già definiti in capo all'INCIS. Pertanto, con riguardo al corrispettivo dell'appalto per la costruzione di edificio in favore dell'INCIS, il relativo debito ove risulti già accertato nell'an e nel quantum in capo a detto ente prima della sua soppressione, è insuscettibile di trasferimento all'IACP, non inerendo più all'immobile devoluto a tale ente, e la relativa domanda di pagamento deve essere rivolta al ministero del tesoro ufficio liquidazioni INCIS. (Conf 3850/80).*
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1036 art. 13, DPR 30/12/1972 num. 1036 art. 14 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1036 art. 15, DPR 30/12/1972 num. 1036 art. 16, Legge 19/01/1974 num. 9, Decreto Legge 14/12/1974 num. 658
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)