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Sez. 2, Sentenza n. 20301 del 17/06/2026 (Rv. 678567-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Notificazione dell'atto di appello alla parte personalmente anziché al procuratore costituito - Inesistenza giuridica - Esclusione - Nullità - Sanatoria - Modalità.
Stato
decisa il 2026-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678567-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza, ma la nullità della notifica; deve, per l'effetto, disporsi ex officio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata si sia costituita, nel qual caso la nullità resta sanata ex tunc ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)