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Sez. L, Sentenza n. 4990 del 28/08/1980 (Rv. 408861 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - ESTINZIONE CONSEGUENTE DELLE PRETESE RETRIBUTIVE CORRISPONDENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408861-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - ESTINZIONE CONSEGUENTE DELLE PRETESE RETRIBUTIVE CORRISPONDENTI - ESCLUSIONE.*

L'Estinzione per prescrizione del diritto ad ottenere la qualifica superiore, maturatasi in costanza di rapporto di lavoro, non comporta l'Estinzione anche delle pretese retributive del lavoratore derivanti dall'Esercizio delle mansioni superiori, in quanto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n 63 del 1966 resta esclusa la decorrenza della prescrizione ex art 2948 n 4 cod civ, per le predette pretese in costanza di rapporto di lavoro. (V 3796/78, mass nn 393347 e 393348).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)